MUTU, Quali conseguenze per il "Fenomeno"?

Hanno collaborato Tommaso Mattei e Matteo Magrini
23.10.2010 16:05 di  Tommaso Loreto   vedi letture
MUTU,  Quali conseguenze per il "Fenomeno"?
FirenzeViola.it
© foto di Giacomo Morini

E adesso? A una settimana dal suo rientro ufficiale fra i disponibili di Mihajlovic, Adrian Mutu sembra ritrovarsi di nuovo in condizioni "regolamentari" precarie. Ma, questa volta, i problemi non potrebbero arrivare per squalifiche calcistiche, bensì per ripercussioni penali su quanto accaduto in nottata. Andiamo con ordine. Per il momento Mutu non è stato denunciato, bensì querelato dal cameriere vittima dell'aggressione per lesioni. Come anticipato da Firenzeviola (LEGGI QUI) la multa che la società potrebbe comminargli sembra cosa scontata. Ma sono anche altre le conseguenze che potrebbero arrivare per quanto accaduto stanotte.

La prima ipotesi chiama in causa l'articolo 581 del Codice Penale ("Percosse") che richiama la punizione, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Ma in ballo c'è anche l'ipotesi dell'articolo 582. E qui la situazione si farebbe decisamente più critica. Perchè in base all'articolo 582 del Codice Penale ("Lesione Personale") Mutu potrebbe rischiare dai 3 mesi ai 3 anni di reclusione.

Molto, in tal senso, è legato anche ai tempi di malattia della vittima dell'aggressione. Quelle causate da Mutu, in pratica, sarebbero lesioni dolose lievi, che però comportano tempi di malattia comunque superiori ai 20 giorni. Il fatto che, comunque, siano al tempo stesso non superiori ai 40 giorni potrebbe ridurre il concetto relativo alle lesioni dolose, ma di certo resta in ballo l'indebolimento provvisorio di un senso (in questo caso l'olfatto legato alla frattura al naso del cameriere) subito dalla vittima.

QUESTO L'ART. 581 DEL CODICE PENALE (Percosse): Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

QUESTO L'ART. 582 DEL CODICE PENALE (Lesione personale): Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia del corpo o della mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se La malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 593 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della pesona offesa