G. SPORTIVO, Ammenda e diffida per Pioli e Benassi

20.02.2018 15:36 di Redazione FV Twitter:    vedi letture
G. SPORTIVO, Ammenda e diffida per Pioli e Benassi
FirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Costa caro al tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, aver rivolto critiche (con tono irriguardoso) all'operato dell'arbitro, del quale ha contestato soprattutto i troppi fischi e il primo giallo a Milenkovic. Curioso che anche il secondo di Maran al Chievo (prossima avversaria dei viola), Christian Maraner, ha avuto un'ammonizione con diffida. Tra i giocatori anche Marco Benassi rimedia un'ammenda e l'ammonizione che lo fa entrare in diffida per una simulazione (comminata la stessa sanzione a Bonaventura del Milan). Tra le società maxi multa al Crotone per un petardo che ha stordito il portiere avversario.

AMMENDA DI € 5.000,00 E DIFFIDA PIOLI Stefano (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara espressioni con tono irriguardoso, assumendo inoltre un atteggiamento irrispettoso.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA MARANER Christian (Chievo Verona): per avere, al 46° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica nonostante fosse già stato in precedenza, richiamato dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE) BENASSI Marco (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE) BONAVENTURA Giacomo (Milan): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva a poca distanza dal portiere della squadra avversaria il quale subiva un momentaneo stordimento, medicato riprendeva regolarmente il giuoco, dopo che lo stesso era stato brevemente interrotto, il fatto non si ripeteva grazie anche all'intervento del capitano della Soc. Crotone nei confronti della propria tifoseria sollecitato dal Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.