REGGINA, Bocciato il ricorso, non farà la B: le motivazioni

30.08.2023 21:00 di  Redazione FV  Twitter:    vedi letture
REGGINA, Bocciato il ricorso, non farà la B: le motivazioni
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Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso della Reggina, escludendo definitivamente il club amaranto dalla Serie B. strettoweb.com riporta le motivazioni che hanno portato a questa scelta. I magistrati spiegano che “la sentenza del TAR (che bocciava la Reggina, ndr) resiste alle critiche della Reggina anche se la motivazione va parzialmente modificata“. E le motivazioni sono durissime: riconoscono in toto le ragioni della linea della FIGC e stroncano tutto quello che è stato il percorso della Reggina negli ultimi mesi. I magistrati del Consiglio di Stato spiegano innanzitutto come comunque la Reggina avrebbe dovuto pagare lo stralcio del debito previsto dall’omologa il 20 giugno, perché “Il termine fissato dal manuale del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionale di serie B per l’adempimento dei debiti tributari e previdenziali maturati fino al 31 dicembre 2022 era quello del 20 giugno 2023 e a tale data non esisteva alcun diverso termine fissato dalla sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria 9-12 giugno 2023 (in tesi di parte appellante, 12 luglio 2023), perché il diverso termine fissato dal Tribunale di Reggio Calabria (per relationem al contenuto della proposta di transazione) non era efficace (non nel senso preteso dall’appellante) alla data del 20 giugno 2023“.

I magistrati, però, aggiungono anche che “Ha rilievo dirimente la questione (che il TAR ha assorbito in modo non corretto) della necessità o meno, che, al fine di un differimento del termine del 20.6.2023, la decisione di omologazione resa dal Tribunale fosse definitiva“. Attenzione, quindi: il Consiglio di Stato ribalta il TAR nelle motivazioni che si fanno ancora più pesanti per la Reggina.

“A tal fine giova riportare quanto disposto dal comunicato n. 169 del 21 aprile 2023 che integra il manuale delle licenze al fine di adeguarlo al codice della crisi di impresa (d.lgs. n. 14/2019). Esso stabilisce, nella parte qui rilevante:

“Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:

a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;

b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;

c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale. L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza”. 

Tale comunicato, nel trattare la questione di un possibile diverso termine rispetto a quello del 20.6.2023, utilizza la seguente espressione: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi”. Contrariamente all’assunto di parte appellante, secondo cui la definitività non riguarderebbe i provvedimenti di omologazione, il Collegio rileva che, da un lato, non vi è alcun segno di punteggiatura che faccia ritenere l’aggettivo “definitivi” riferito solo agli “equivalenti provvedimenti”, e, dall’altro lato, il concetto stesso di “equivalenza” dei provvedimenti postula che siano tutti, omologazioni comprese, soggette al medesimo regime giuridico. Sicché, al fine dei termini da rispettare secondo il manuale delle licenze, per l’adempimento dei debiti tributari e previdenziali, rilevano solo i provvedimenti di omologazione “definitivi”. Questa soluzione, oltre che coerente con la lettera della previsione in commento, è giustificata dalla ratio complessiva del sistema ipotizzato dal manuale delle licenze per garantire la par condicio delle società aspiranti alla partecipazione al campionato di serie B e l’affidabilità economico-finanziaria delle stesse. Invero, un provvedimento di omologazione “non definitivo” da un lato non può essere ritenuto produttivo di effetti (nel senso auspicato dall’appellante), e dall’altro lato non garantisce che il debito tributario o previdenziale come ridefinito dal provvedimento di omologazione resti immutato, essendo ancora sub iudice.

Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria ha omologato una proposta di accordo di ristrutturazione di debito e di transazione su debiti tributari e previdenziali, imponendo all’Amministrazione finanziaria e all’INPS una transazione che essi avevano rifiutato, secondo il meccanismo legale del cram-down (art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 14/2019), con un abbattimento del debito fiscale e previdenziale del 95% e con azzeramento di sanzioni e interessi. Le Amministrazioni interessate non hanno accettato questa “transazione imposta” e hanno proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale fallimentare, tutt’oggi pendente. Pertanto, correttamente la FIGC, ha ritenuto non idoneo il pagamento in data 5 luglio 2023 di una ridotta percentuale dell’intero credito tributario e previdenziale (nella misura del 5% della sola sorte capitale, con totale azzeramento di interessi e sanzioni)“.

“Anche a prescindere dal dirimente rilievo di cui sopra, e a voler seguire l’assunto di parte appellante, secondo cui sarebbe stata sufficiente una sentenza di omologazione “non definitiva”, occorre rilevare che la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria non prevede in via diretta il termine del 12 luglio 2023 per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali e non contempla un effetto attuale di rimessione in termini. Tale sentenza ha omologato una proposta di transazione proveniente dall’odierna appellante, sottoposta al Tribunale fallimentare in data 24 aprile 2023. Tale proposta prevede il pagamento dei debiti fiscali entro trenta giorni decorrenti dalla sentenza “definitiva” di omologazione, e non dalla sentenza di omologazione semplicemente “efficace”. La detta proposta di transazione, ai fini della “definitività” della sentenza di omologazione, fa specifico riferimento al mancato reclamo nei termini di legge o al rigetto dei reclami o alla rinuncia agli stessi, e subordina la rinuncia del creditore fiscale a ogni ulteriore pretesa all’avvenuto effettivo pagamento della somma proposta. La proposta di transazione prevede un impegno a pagare sul presupposto della definitività della sentenza di omologazione, e con decorrenza da tale definitività (si legge nella detta proposta: “Il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti avverrà, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria della presente proposta e degli altri accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti tra il Debitore ed i suoi creditori, ai sensi dell’art. 48 CCII per effetto del (i) mancato reclamo da parte dei creditori del Debitore ai sensi dell’art. 51 CCII, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza nel Registro delle Imprese, e/o (ii) sentenza di rigetto del reclamo proposto da parte dei creditori del Debitore emessa da parte della Corte d’Appello competente e pubblicata nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 45 CCII o rinuncia al reclamo stesso da parte dei creditori procedenti ovvero conferma della sentenza di omologazione ex art. 53 comma 5-bis CCII da parte della Corte d’Appello Competente”, e, ancora “la presente proposta manterrà la sua efficacia a titolo definitivo in caso di sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria”). Questo non può essere interpretato nel senso che fino a quando non sorge l’impegno a pagare derivante dalla sentenza di omologazione definitiva, non vi è un obbligo di pagamento, ma significa invece che nelle more della definitività dell’omologazione, e quindi della accettazione imposta da parte delle Amministrazioni finanziaria e previdenziale della decurtazione del debito, permane il debito originario. Non si può equiparare una sentenza non definitiva di omologazione a una rateazione fiscale, perché la rateazione fiscale è frutto o di una legge o di un provvedimento definitivo del creditore, laddove la sentenza di omologazione può sortire analogo effetto o se vi è l’accordo del creditore (che qui manca) o se diventa definitiva. Ne consegue che alla data del 20 giugno 2023, non essendovi alcuna sentenza definitiva di omologazione, non era attuale l’impegno di pagamento in misura ridotta, il cui termine decorreva dalla sentenza definitiva, e pertanto era ancora sussistente l’obbligo di pagamento dei debiti tributari e previdenziali secondo la misura e le scadenze originarie“.

La Reggina, quindi, non si sarebbe in alcun caso potuta iscrivere al campionato di serie B praticando la strada dell’omologa al piano di ristrutturazione del debito, perché non era definitivo. Si sarebbe potuta iscrivere esclusivamente aderendo il decreto salvacalcio, esattamente come aveva fatto a giugno 2022 ed esattamente come fanno tutte le altre società. Ma Saladini aveva deciso di sospenderlo già molti mesi prima di ottenere l’omologa al piano di ristrutturazione, di fatto precludendo già allora (tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera) ogni possibilità di dare continuità al futuro del calcio a Reggio.

Nelle motivazioni, il Consiglio di Stato ribadisce l’autonomia della FIGC riconosciuta dallo Stato e chiarisce come “Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato in prime cure non contrasta con la previsione del comunicato n. 169 del 21 aprile 2023, laddove questo fa salve le diverse disposizioni dei provvedimenti di omologazione, in deroga a quelle del manuale delle licenze, perché tale previsione non può essere letta in modo avulso dall’altra che fa riferimento a provvedimenti di omologazione definitiva, e quindi implica che il diverso regime stabilito dal provvedimento di omologazione sia attuale e efficace alla data del 20 giugno 2023, cosa che nella specie difetta. Né è ipotizzabile che un diverso termine previsto da un provvedimento di omologazione si imponga per forza propria e prevalga di per sé rispetto al termine previsto dal manuale delle licenze. A tale soluzione, che pure sembra prospettata da parte appellante, ostano tre dirimenti considerazioni:

a) l’ordinamento sportivo è connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento giuridico statale (art. 1 d.l. n. 220/2003), nel rispetto dei principi generali e costituzionali dell’ordinamento statale (arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057), che nella specie non risultano violati;

b) il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva e pertanto la decisione di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di transazioni su debiti tributari e previdenziali adottata nella specie dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria è intrinsecamente inidonea a sortire per forza propria effetti di modifica del termine fissato dal manuale delle licenze per la prova degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale, né ha in concreto sortito tale effetto, per le ragioni già viste;

c) un diverso termine fissato da un provvedimento di omologazione può acquisire rilevanza per l’ordinamento sportivo solo se e nei limiti in cui lo stabilisca l’ordinamento sportivo: e nel caso di specie l’ordinamento sportivo ha posto precise condizioni, che nella specie non si sono verificate, come sopra già osservato.

Il debito fiscale e il debito previdenziale di competenza fino al 31.12.2022, che secondo il manuale delle licenze doveva risultare adempiuto entro il 20.6.2023 e che in tesi – erronea per le ragioni già sopra viste – di parte appellante andava pagato entro il 12.7.2023, non può essere ritenuto, contrariamente all’assunto di parte appellante, un debito nuovo e non scaduto, come tale irrilevante ai fini degli adempimenti prescritti dal manuale delle licenze entro il termine del 20.6.2023. La “transazione imposta” omologata dal Tribunale fallimentare non determina alcuna sostituzione delle obbligazioni originarie con altre di diversa natura, ma una riduzione del debito originario che continua ad esistere, sia pure decurtato del 95%; né la transazione imposta ha trasformato il debito scaduto in debito non scaduto, risultando solo differito il termine di pagamento dell’originario debito già scaduto, tuttavia con previsione improduttiva di effetti alla data del 20.6.2023“.

Infine, i magistrati chiariscono perchè non c’è disparità di trattamento con il caso del Lecco: “La FIGC non ha commesso alcuna disparità di trattamento tra il Lecco e la Reggina, consentendo nel primo caso, e negando nel secondo, la “proroga” di un termine perentorio. Nel caso del Lecco, la FIGC si è limitata a rimediare a un proprio errore consistente nell’aver mantenuto un termine – quello del 15.6.2023 – divenuto di oggettiva impossibile osservanza a causa di vicende sopravvenute indipendenti dalla volontà e dalla sfera di controllo del Lecco, e frutto invece di un mancato coordinamento tra la modifica del calendario dei play-off della serie C e il manuale delle licenze. Sicché, la FIGC, operando all’interno dell’ordinamento sportivo, ha acconsentito a una eccezionale quanto doverosa rimessione in termini. Nel caso della Reggina, il termine fissato dall’ordinamento sportivo al 20 giugno 2023 non può subire deroghe ad opera di un ordinamento giuridico esterno a quello sportivo, se non negli stretti limiti in cui l’ordinamento sportivo vi consente, e nella specie tali limiti non sono stati rispettati. Inoltre, dal punto di vista fattuale, mentre la società Calcio Lecco era nella oggettiva impossibilità di rispettare il termine del 15 giugno 2023 avendo acquisito il titolo sportivo solo in data 18 giugno 2023 non per sua scelta, ma perché l’Autorità sportiva competente ha calendarizzato la finale di play-off per il 18 giugno 2023, la società Reggina, che, avrebbe dovuto pagare l’intero debito tributario e previdenziale entro il 20 giugno 2023, essendo stata la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria pubblicata il 12 giugno 2023, ha disposto comunque di un lasso temporale congruo per pagare, entro il 20 giugno 2023, in luogo dell’intero debito fiscale, una quota ben più esigua (il solo 5% della sola sorte capitale). Consentire, nel caso della Reggina, una deroga del termine perentorio avrebbe comportato una vistosa e inaccettabile violazione della par condicio delle società calcistiche aspiranti all’iscrizione al campionato di serie B e delle regole di corretta concorrenza tra tali società, che esigono da parte di tutte, con le stesse modalità, il corretto assolvimento dei debiti fiscali e previdenziali“.

La sentenza del Consiglio di Stato si conclude con l’ennesima mazzata alla difesa della Reggina: “Le censure dedotte dall’appellante sono del tutto generiche e mirano, in sostanza, a ottenere una sorta di esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l’iscrizione ai campionati di calcio, in violazione della nota autonomia dell’ordinamento sportivo, e della esigenza di salvaguardia del superiore principio di par condicio dei partecipanti ai campionati“.