NAPOLI, Un altro errore del giudice sportivo?
Oggi alle 18 la Corte di Giustizia Federale si riunirà per decidere sul ricorso d'urgenza del Napoli contro la chiusura delle due curve fino al 31 ottobre decretata in primo grado. L'avvocato Mattia Grassani, massimo esperto in materia subito reclutato dal club di De Laurentiiis, si dice fiducioso sulla concreta possibilità di una robusta riduzione della pena, nell'ordine del dimezzamento dei tempi e degli spazi, ovvero una sola curva chiusa e magari fin solo all'inizio ottobre.
La fiducia del legale si poggia su quello che appare un errore nel dispositivo del giudice Tosel, già fatto notare da più parti, ma a quanto pare non sarebbe l'unico inciampo formale contenuto nella sentenza, come evidenzia il collega Marco Liguori, sulle pagine de "Il pallone in confusione":
"In primis è stato applicato l’articolo 14 del Codice di Giustizia sportiva (intitolato "Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori") che riguarda, secondo il dettato della norma stessa, soltanto le società che giocano in casa. Il Napoli, invece, giocava in trasferta. A ciò bisogna aggiunge un altro errore del giudice sportivo: anzi, per meglio dire, una contraddizione. Nella sentenza si stabilisce che 'la Soc. Napoli è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (artt. 4, n. 3 e 14 n. 1 CGS)'. Questi tre articoli del Codice di Giustizia sportiva riguardano rispettivamente la 'Responsabilità delle società', la 'Responsabilità delle persone fisiche', e, appunto, la 'Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori' ".
"Dopo aver trattato dei fatti addebitati e della "specifica recidività", il giudice Tosel parla della "consequenziale sanzione" e della "concreta e apprezzabile attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine svolta dalla dirigenza societaria (art. 13 n. 1 lettere b-e CGS)". Quest’ultimo articolo del Codice riguarda le "Esimenti e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori" che riconosce al Napoli di aver "concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni" e che "non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società". Ma questa norma non poteva essere applicata al caso del Napoli, poiché espone testualmente che "la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze"tra cui vi sono le due contemplate nella sentenza. Tuttavia gli articoli 11 e 12 non sono stati assolutamente citati da Tosel nella sentenza, che ha fatto invece richiamo agli articoli 3, 4 e 14 a cui, su espressa statuizione del Codice, non si possono applicare le esimenti e le attenuanti dell’articolo 13".
"Quindi, riepilogando, la sentenza è viziata da un due evidenti errori: l’applicazione al Napoli di una norma del Cgs, ossia l’articolo 14, che riguarda i fatti violenti dei propri tifosi commessi nel proprio stadio e delle circostanze attenuanti, previste nell’articolo 13, che non sono previste per l’articolo 14, ma per altre disposizioni. L’avvocato Mattia Grassani, saprà sicuramente far notare tutto ciò e ottenere una sentenza di appello sicuramente favorevole al Napoli".