FIGC, Approvato nuovo regolamento per gli agenti
A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento CONI ed in attesa della prossima emanazione del Regolamento FIFA, con CU 156 dell’1 febbraio 2022 è stato approvato il nuovo il nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC.
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
Per svolgere l’attività di agente sportivo è obbligatoria l’iscrizione al Registro Federale, attività che si sostanzia nel mettere “in relazione due o più soggetti ai fini: 1) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; 2) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive; 3) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FICG”.
Art. 2 – Definizioni
Il contratto di mandato è il contratto di rappresentanza stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società o un calciatore, dall’altra.
Art. 1 – 14
La prima parte del Regolamento, comprendente gli artt. dal 1 al 14, introduce disposizioni direttamente interessanti il Registro Federale, la Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC (CFAS) e all’esame di abilitazione.
La principale novità consiste nell’aver introdotto obbligo di stipulare una polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione nel territorio italiano, con durata di almeno un anno.
Gli estremi della polizza vanno inseriti nel mandato.
Art. 16 – Incompatibilità e conflitto di interessi
E' prevista l’incompatibilità assoluta tra l’esercizio della professione di agente e la qualifica di calciatore professionista tesserato in FIGC o di calciatore non professionista tesserato in campionato nazionale della FIGC.
L’incompatibilità viene meno al termine della stagione sportiva nella quale il calciatore abbia concluso l’attività agonistica.
Il conflitto di interessi si configura nell’ipotesi in cui l’agente sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore.
Art. 17 – Obblighi del calciatore
Il calciatore deve farsi obbligatoriamente assistere da soggetti iscritti al Registro Federale ed è sua responsabilità verificare che l’agente al quale intende rilasciare mandato sia regolarmente iscritto al Registro.
Comma 5: il calciatore deve assicurarsi che il nome dell’agente sia indicato nel contratto sottoscritto con il club o, viceversa, che il contratto sia stato concluso senza l’assistenza di un agente.
In proposito, va segnalato che dalla mancata riproposizione della disciplina previgente, va dedotto che qualora l’agente non assista il calciatore in sede di sottoscrizione del contratto, il calciatore medesimo non debba versare alcun corrispettivo al proprio agente.
Il nuovo comma 6 ha introdotto l’esplicito divieto per il calciatore di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre liquidità al fine di formalizzare un mandato.
In proposito, va segnalato che contrariamente a quanto disposto dal previgente Regolamento FIGC, il mandato eventualmente sottoscritto in violazione dei doveri di cui all’art. 17 non è più inefficace; pertanto, l’eventuale inosservanza integra una violazione disciplinare e comporta la segnalazione con trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Art. 18 – Obblighi società
La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve rivolgersi esclusivamente all’agente sportivo dallo stesso incaricato.
Art. 21 - I contratti di mandato degli agenti sportivi
Il comma 1 prevede che un agente possa curare gli interessi di un calciatore e/o di un club solo dopo aver ricevuto un incarico scritto, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC.
Pertanto, viene affermata come inderogabile la necessità di utilizzare esclusivamente il “modello tipo” annualmente predisposto dalla FIGC.
Comma 3: il mandato deve essere redatto in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA (inglese, spagnolo, francese e tedesco); in quest’ultimo caso deve essere depositata una traduzione in lingua italiana.
Comma 4: il mandato può essere conferito in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
Comma 5: l’agente che agisce nell’interesse di più parti (calciatore, società cedente e/o società cessionaria) è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna delle parti interessate ed in ciascuno di tali mandati deve ottenere il consenso ad agire nonostante la presenza del conflitto d’interessi.
Comma 6: la durata del mandato, anche nel caso in cui non sia indicata, non può essere superiore a 2 anni; inoltre, non può essere rinnovato in modo tacito.
Il comma 7 prevede che, “fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale sia nullo.
L’inciso riportato in corsivo può far sorgere il dubbio, da sempre incombente, che l’attività di agente possa essere svolta senza formalità da soggetti, seppure non iscritti al Registro, connotati da specifiche competenze professionali, come ad esempio gli avvocati.
Peraltro, il nuovo testo prevede che chi ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale sia soggetto alla annotazione-
L’annotazione comporta per tutto il tempo: a) l’incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale e/o nazionale; b) l’inibizione allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei Regolamenti della FIGC.
Il comma 8 disciplina il corrispettivo dovuto all’agente, determinandolo:
a) in una somma forfettaria, o
b) in una percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.
Inoltre, il corrispettivo deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato anche se, dopo la conclusione del contratto, il calciatore può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società a pagare direttamente l’agente per suo conto.
Il comma 9 prevede che il diritto al corrispettivo dovuto all’agente si prescriva al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato.
Comma 10: nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l’agente ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l’agente, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso.
Qualora il calciatore, successivamente alla scadenza del mandato, concluda un nuovo contratto di prestazione sportiva, con la stessa o con diversa società, che venga a sovrapporsi al precedente contratto, l’agente conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e quindi l’eventuale successivo agente che ha negoziato il nuovo contratto avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull’eccedenza contrattuale.
Il comma 12 conferma che il calciatore minore di età non può essere assistito da un agente prima del compimento anagrafico del 16° anno di età.
L’incarico deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela legale o la curatela legale e, soprattutto, nessun pagamento o altro compenso è dovuto all’agente.
Il comma 13 prevede che il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente cessa automaticamente dopo 8 mesi, a meno nel frattempo il calciatore non acquisisca lo status di professionista.
Lo stesso accade nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca entro 8 mesi.
I commi 14, 15 e 16 prevedono, rispettivamente:
a) in caso di retrocessione del club del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, nessun corrispettivo è dovuto all’agente relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione;
b) in caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, non dovuta a dolo o colpa grave dello stesso, all’agente è dovuto il corrispettivo soltanto per il periodo di vigenza del contratto medesimo;
c) nessun corrispettivo è dovuto all’agente da parte di un calciatore che sottoscriva un contratto ai minimi di categoria.
Il nuovo comma 17, in applicazione di una recente non condivisibile sentenza della Cassazione (19 gennaio 2021), prevede che il calciatore che conclude un contratto senza l’assistenza dell’agente regolarmente nominato, è tenuto comunque, a meno che non abbia precedentemente esercitato il diritto di recesso, a pagare all’agente il corrispettivo stabilito all’atto del conferimento, in via esclusiva, dell’incarico.
Comma 18: a pena di inefficacia, l’agente deve utilizzare i modelli tipo di incarico entro 60 giorni dalla data in cui gli stessi sono stati scaricati dal sito istituzionale della FIGC.
Comma 19: a pena di inefficacia, il mandato va depositato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro 20 giorni dalla data di stipula.
Nello stesso termine (20 gg) vanno depositate presso la Commissione Federale Agenti Sportivi eventuali risoluzioni o recessi.
L’agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l’avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione.
Comma 21: salvo espressa deroga contenuta nel mandato, viene introdotta una clausola compromissoria secondo la quale le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti nonché le relative controversie di carattere economico sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
………………
Il regime sanzionatorio, previsto al comma 20 dell’art. 21 del precedente Regolamento Agenti, è ora inserito – in versione molto attenuata - nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi.
Nel Regolamento Disciplinare viene definito nel dettaglio il tema del “conflitto d’interesse”.
Regime sanzionatorio
La competenza a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti è affidata alla Commissione Federale Agenti Sportivi con procedimento regolato da un apposito Regolamento disciplinare.
Le sanzioni, irrogabili anche congiuntamente, prevedono:
a) censura;
b) sanzione pecuniaria da 250 a 10.000 €;
c) sospensione dall’esercizio dell’attività da 3 a 36 mesi
Conflitto d’interesse
L’agente o la società di cui è socio, non può svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi con il proprio cliente, salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 5 del Regolamento Agenti (cioè il consenso del calciatore e/o della società).
Il conflitto di interessi si configura quando la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi.
Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore verso la suddetta società o presso quest’ultima.
Si configura altresì conflitto di interessi la situazione in cui l’agente sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un calciatore.
L’agente è tenuto a informare il cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.