A. Gaucci torna al Perugia da presidente. Già inibito fino al 13 gennaio
Alessandro Gaucci tornato ad inizio stagione in Italia e al "suo" Perugia, nei giorni scorsi è stato nominato presidente ma il giudice sportivo ha già usato la mano pesante su di lui, inibendolo fino al 13 gennaio 2027, oltre a sanzionarlo con un'ammenda di 500 euro. Il provvedimento riguarda alla condotta tenuta in campo, ma a fine gara con il Vado il neo dirigente biancorosso si era scagliato contro l'arbitraggio, con uno sfogo stile il padre Luciano che veniva definito infatti "uragano". "Sono venuto qui con tutto l’entusiasmo del mondo. Abbiamo alle spalle una proprietà fortissima, ma penso che il mio nome dia fastidio. Un arbitro così non può essere in buona fede: uno scarso del genere non potrebbe arbitrare nemmeno tra i pulcini del pollaio. Il quarto uomo è una brutta persona. Ci vengono addosso con un’arroganza incredibile" le varie frasi pronunciate oltre ad affermare “Prenderò cento giornate di squalifica, ma non me ne frega niente".
E il giudice sportivo sembra averlo preso in parole, se non altro per quanto accaduto in campo. La sanzione riporta infatti che la penalizzazione è "per avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale e di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto: A) si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso, proferendo nei suoi confronti ripetute espressioni ingiuriose ed irriguardose per contestarne l’operato; B) invitato alla calma, si avvicinava ulteriormente al IV Ufficiale puntandogli il dito contro con fare violento e spintonandolo con una mano; C) a seguito dell’intervento del Componente della Procura Federale, che indossava il badge attestante la sua qualifica, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose e gli appoggiava una mano sulla spalla. Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima di quattro mesi quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 2, lett. b), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
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