GIUD. SPORTIVO, Ammenda di 25mila euro alla Lazio

08.11.2010 14:01 di  Redazione FV   vedi letture
GIUD. SPORTIVO, Ammenda di 25mila euro alla Lazio
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© foto di Alberto Fornasari

Il giudice sportivo Tosel ha comunicato i provvedimenti disciplinari dopo la nona giornata di serie A:

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7° ed al 22° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario delle grida costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere pieno di liquido; per avere infine, al termine della gara, indirizzato sul volto dell'Arbitro un fascio di luce-laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, primo dell'inizio della gara, lanciato numerosi oggetti di varia natura (bottigliette in plastica ed altro) contro la fanfara del corpo militare dei Bersaglieri mentre sfilava nel recinto di giuoco; per avere inoltre, nel corso della gara, acceso nel proprio settore e lanciato nel recinto di giuoco innumerevoli bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso una ventina di fumogeni e fatto esplodere due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva specifica.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BRESCIA a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PELLEGRINO Maximiliano (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASSETTI Marco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
POTENZA Alessandro (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
ZAPATA VALENCIA Cristian (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).