GIUDICE SPORTIVO, Gli squalificati in Serie A
Ecco le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel all'indomani dell'undicesima giornata di campionato, riportate da legaseriea.it:SOCIETA'
Ammenda di € 50.000,00 con diffida : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, tra il 7°
ed il 17° del secondo tempo, lanciato una quindicina di palle di cartone verso un Arbitro
addizionale, una delle quali lo colpiva al collo, cagionandogli una sensazione dolorifica ed
inducendo il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa un minuto per un
consequenziale controllo sanitario; per avere inoltre, fino al termine della gara, rivolto
reiteratamente cori insultanti allo stesso Arbitro addizionale; per avere infine, nel corso della
gara, esposto vari striscioni dal tenore ingiuriose nei confronti della squadra avversaria, del suo
presidente, del suo allenatore e di un suo calciatore; sanzione attenuata ex art. 14. n. 5 in
relazione all'art 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 35.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, prima
dell'inizio della gara, dal "secondo anello" dello stadio lanciato verso il "settore nord" il profilo in
plastica di una porta, di oltre un metro di lunghezza, asportato dai locali igienici, colpendo al
capo un sostenitore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, nel
corso della gara, esposto due striscioni dal tenore ingiurioso nei confronti della squadra
avversaria e di un suo dirigente; sanzione attenuato ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a)
e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e
di vigilanza.
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Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere tre petardi e acceso numerosi fumogeni; per avere inoltre, prima
dell’inizio della gara, intonato cori insultanti nei confronti deli Ufficiali di gara; entità della
sanzione attenuata ex art. 13 n. 1 lettere b) ed e) e n. 2 CGS, per avere la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in
relazione all’art 13 n. 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le
forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DESTRO Mattia (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BOVO Cesare (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
DOMIZZI Maurizio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).