G.SPORTIVO, 2mila euro di multa ai viola
SOCIETA'
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore cinque bengala e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco un bengala e alcuni petardi, determinando anche una breve interruzione del giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore quattro bengala e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco alcuni bengala e petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore un petardo e acceso tre fumogeni, lanciando inoltre due fumogeni nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore un fumogeno e lanciato due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, all'inizio del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
MAGGIO Christian (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MELO DE CARVALHO Felipe (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00
LUCARELLI Cristiano (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BARRETO DE SOUZA Paulo Vitor (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LLAMA Cristian Ezequiel (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MACCARONE Massimo (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MORETTI Emiliano (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
NOCERINO Antonio (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
PACI Massimo (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
PANUCCI Christian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
ROSSI Marco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 FEBBRAIO 2010
BIGON Riccardo (Napoli): per avere, al termine del primo tempo, rivolto ripetutamente all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.